Corte dei conti Ue, ecco i limiti del sistema del pagamento di base della Pac

Il sistema ha deluso le aspettative in termini di semplificazione e convergenza degli aiuti e la Corte dei conti Ue ha formulato le sue raccomandazioni

Con una spesa annua di circa 18 miliardi di euro il sistema del pagamento di base della Pac (pagamenti diretti)  introdotto dalla riforma della Pac (del 2013) nel 2015 è il più grande strumento di sostegno al reddito degli agricoltori dell’Ue ma ha deluso le aspettative in termini di semplificazione indirizzamento e convergenza degli aiuti. Lo dice una relazione della Corte dei conti europea che ne ha analizzato l’impatto nei Paesi in cui è stato introdotto (Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito).


Più burocrazia e  calcoli imprecisi

Il sistema avrebbe aumentato gli oneri burocratici e nel 2017 i calcoli sarebbero stati imprecisi, o effettuati solo a titolo provvisorio o sulla base di stime, con particolari difficoltà riscontrate da alcuni organismi pagatori. Inoltre non sempre le indicazioni e i chiarimenti della Commissione avrebbero impedito una cattiva applicazione della normativa da parte degli Stati membri.

 L’obiettivo di semplificazione che la Pac si poneva non è stato quindi raggiunto appieno, secondo la relazione della Corte dei conti Ue, consentendo, per di più, che a beneficiare degli aiuti fossero anche soggetti che non svolgevano l’attività di agricoltore per vivere.

Il regime del pagamento di base secondo la Corte dei Conti Europea non tiene conto delle condizioni di mercato, dell’uso dei terreni agricoli o delle specifiche circostanze dell’azienda, e non è basato su un’analisi della situazione reddituale complessiva degli agricoltori.

 

 Le richieste della Corte dei Conti Europea

La Corte ha quindi chiesto di analizzare i fattori che incidono sul reddito per tutti i gruppi di agricoltori, di analizzare le loro esigenze di sostegno al reddito ed il valore dei beni pubblici forniti dagli stessi, nonché di collegare, sin dall’inizio, le misure proposte ad obiettivi operativi appropriati e a valori di partenza idonei rispetto ai quali sia possibile comparare la performance del sostegno finanziario.

 

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